Codice di comportamento per gli eletti a svolgere funzioni pubbliche

 
  Home  
 
  Diario del sindaco    
  Chi è Fortunato Zinni  
 
  Il programma  
 
  Le liste della coalizione  
 
  Video pillole  
 
  Photo Gallery  
 
  Materiale di comunicazione  
 
  Diario di campagna  
 
  Calendario degli impegni  
 
  Codice di comportamento  
 
  manda una e-mail  
 
Last update: 26-Mar-2008

Codice di comportamento
per gli eletti nel Consiglio Comunale e Giunta del Comune di Bresso
o nominati per svolgere funzioni pubbliche


Premessa

La crisi di credibilità delle istituzioni, l’immagine negativa e di degrado dell’etica nella politica radicata tra la gente, lo scollamento tra istituzione e cittadini, e invece di sentirsi partecipi della vita pubblica si sentono sempre più lontani ed esclusi impone a tutti noi di dare una risposta chiara, trasparente e rassicurante alle elettrici ed elettori a cui il prossimo 13 e 14 aprlie andremo a chiedere il voto e la fiducia.
Con al caduta delle ideologie si rischia di perdere di vista anche l’etica nella politica, gli ideali ed i valori che la sorreggono.
Con la sottoscrizione di questo codice e la sua integrale applicazione ci si propone il varo di norme finalizzate a comportamenti coerenti e corretti all’interno della pubblica amministrazione, ispirati a principi di trasparenza, sia favorendo all’accesso alle informazioni da parte dei cittadini anche sul patrimonio e sui redditi di coloro che rivestono pubbliche responsabilità, sia a sancire solennemente l’impegno di astenersi dal prendere provvedimenti che assicurino a se, ai parenti e amici elettori, vantaggi personali e professionali.
La sottoscrizione del codice impegna inoltre i candidati a comunicare eventuali ragioni di conflitto di interessi tra l’incarico ricoperto, la professione esercitata e la stessa partecipazione o meno, a imprese o società che abbiano rapporti di interesse, fornitura od altro titolo con la Pubblica Amministrazione.
Il Codice prevede inoltre comportamenti corretti e rispettosi dei cittadini e dei concorrenti nel corso della competizione elettorale.

 

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1- Definizione dell'eletto
Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 - Definizione delle funzioni
Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 - Oggetto del Codice
L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

 

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale
Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato
L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 - Esercizio del mandato
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

 

TITOLO III OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1- Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale
La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.
Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.
In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 - Clientelismo
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 - Conflitto d'interesse
Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.
L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 - Cumulo
L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.
L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.
L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali
Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria
L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 15 - Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

  • Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;
  • in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
  • in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
  • in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

 

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO


Capitolo 1- Accesso alla carica

Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali
Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.
Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi
L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.
Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.
La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

 

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.
L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In caso di confidenzialità, la deve motivare, svilupppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.
Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizidi cui è responsabile.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

 

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Assunzione del personale
L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione
Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.
Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione
Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

 

TITOLO VII- RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23
L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.
Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

 

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 - Diffusione del Codice presso gli eletti
L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 - Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media
Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

 
Sede del Comitato Elettorale "ZINNI SINDACO" - via A. Strada, 1 - angolo Via V. Veneto - Bresso (MI)